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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 579 del 18 gennaio 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 579 del 18 gennaio 1996

Testo massima n. 1

Il mancato rinvio del procedimento di appello, svolto con il rito della camera di consiglio ai sensi dell’art. 599 c.p.p., pur in presenza di un impedimento assoluto del difensore, non costituisce motivo di «nullità» in quanto tale procedimento è disciplinato, per espresso rinvio, dall’art. 127 stesso codice, secondo cui, pur dovendo darsi avviso ai difensori, non è obbligatoriamente richiesta la loro presenza, essendo prescritto che essi vengano sentiti se compaiono, e prevedendo come motivo di nullità il mancato rinvio dell’udienza solo «se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato».

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