Avvocato.it

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10251 del 9 marzo 2007

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10251 del 9 marzo 2007

Testo massima n. 1

I punti della decisione ai quali fa espresso riferimento l’articolo 597, comma 1, del c.p.p. coincidono con le parti delle sentenze relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e segnano un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione. Per un principio desumibile dall’articolo 624 del c.p.p., riguardante le sentenze di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimità, ma insito nella natura e nella logica dell’appello, nella locuzione «punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti» vanno ricomprese non soltanto le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione direttamente investite dai motivi di appello, ma anche quelle ulteriori statuizioni che siano legate alle prime da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico. L’appello incidentale ha a oggetto i punti della decisione investiti dall’appello principale e gli ulteriori punti che abbiano una connessione essenziale con i primi. La suddetta conformazione dell’appello incidentale e la sua perdurante accessorietà rispetto all’appello principale conseguono direttamente dal precetto dell’articolo 595, comma 4, del c.p.p., a norma del quale l’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso. [ Mass. redaz. ].

Testo massima n. 2

Nei processi che si celebrano dinanzi ad autorità giudiziarie della Regione Trentino-Alto Adige, la mancata corrispondenza delle versioni linguistiche dei verbali dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio non dà luogo alla nullità assoluta di cui dall’art. 18 bis al D.P.R. 15 luglio 1988, n.574, come mod. dal D.L.vo 29 maggio 2001, n. 283, poiché non viola la regola della piena «parificazione» della lingua tedesca alla lingua italiana e dell’impiego per ciascun atto « della lingua usata» dall’interessato. [ Nell’enunciare tale principio, la Corte ha affermato che l’eventuale incompletezza di una delle versioni linguistiche dei suddetti atti potrebbe unicamente rilevare ai fini delle nullità previste dagli artt. 142 e 429 c.p.p. ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze