Cass. pen. n. 7432 del 26 febbraio 2002

Testo massima n. 1


L'individuazione fotografica condotta dalla polizia giudiziaria, senza l'assistenza di un interprete, presso un soggetto che non comprenda la lingua italiana, deve considerarsi acquisita contra legem, e dunque viziata da inutilizzabilità patologica, come tale rilevante in ogni fase del processo penale. (In motivazione la Corte, premesso che la legge prescrive la forma linguistica della comunicazione tra interrogato e verbalizzante, ha posto in rilievo come la radicale inidoneità probatoria di un atto basato su scambi di comunicazione gestuale comporti la sostanziale inesistenza dell'atto medesimo).

Testo massima n. 2


Nel giudizio abbreviato, poiché il negozio introduttivo attribuisce agli atti dell'indagine preliminare un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie, non è applicabile la regola di valutazione (fissata al comma 4 dell'art. 111 Cost. e per il dibattimento al comma 1 bis dell'art. 26 c.p.p.) per la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in base a dichiarazioni rese da persona volontariamente sottrattasi all'interrogatorio da parte dello stesso imputato o del suo difensore. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di natura testimoniale rese in fase di indagini preliminari da persona in seguito resasi irreperibile, e dunque non potuta interrogare nell'ambito dell'incidente probatorio promosso prima del rito abbreviato, specificando che tale regime è giustificato dal comma 5 dell'art. 111 Cost.).

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