Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 825 del 27 gennaio 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 825 del 27 gennaio 1996

Testo massima n. 1

La nullità conseguente alla mancata traduzione, nella lingua dell’imputato, dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, in quanto non rientrante tra quelle specificamente previste dagli artt. 178 e 179 c.p.p., ha carattere relativo e resta sanata, se non eccepita tempestivamente.

Testo massima n. 2

Non è causa di nullità delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche la mancata sottoscrizione, in ciascuna pagina del verbale, del perito trascrittore. [ Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha argomentato dal fatto che l’art. 268, comma 7, c.p.p. dispone che la trascrizione delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche da acquisire al processo deve essere effettuata osservando i modi e le garanzie previsti per l’espletamento della perizia e che nelle disposizioni che regolano l’espletamento della perizia non è prevista la firma di ciascun foglio dell’elaborato e, comunque, alcuna sanzione per l’omissione di tale firma ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze