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Art. 419 — Atti introduttivi

Art. 419 — Atti introduttivi

1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

2. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti [ 127 2] .

3. L’avviso [comunicato al pubblico ministero] contiene inoltre l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza [ 174 ]. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile [ 83 ] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ].

5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [ 458 3] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ], almeno tre giorni prima della data dell’udienza. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell’imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità [ 177186; 428 3].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 41934/2018

Qualora, in sede di udienza preliminare a carico di più imputati, taluno di essi chieda ed ottenga il giudizio abbreviato senza formulare istanza di pubblica udienza, la contestuale celebrazione dell’udienza preliminare a carico dei coimputati, con separazione dei processi solo in fase deliberativa, non integra un’ipotesi di nullità, ma di mera irregolarità, salvo che l’imputato ammesso al rito speciale dimostri che la presenza dei coimputati abbia determinato in lui un tale condizionamento da impedirgli di rendere dichiarazioni spontanee che altrimenti avrebbe reso.

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Cass. pen. n. 2723/2018

È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l’udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell’art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen. [In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile senza procedere alla conversione in appello, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen,. in quanto fondato su censure non consentite attinenti al merito della decisione].

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Cass. pen. n. 2804/2015

L’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare al difensore di fiducia dell’imputato che abbia depositato, diversamente da quanto previsto dall’art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., la sua nomina ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, non costituisce causa di nullità se il difensore non dimostra che, al momento in cui è disposta la notificazione dell’avviso dell’udienza preliminare, l’atto di nomina è già nella disponibilità dell’autorità giudiziaria procedente.

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Cass. pen. n. 25416/2013

L’omessa notifica dell’avviso dell’udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in quanto la previsione dell’art. 428, comma terzo, c.p.p., costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa.

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Cass. pen. n. 35358/2003

L’omissione della notifica all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare comporta una nullità assoluta, rilevabile d’ufficio e deducibile in ogni stato e grado del procedimento, sorgendo preclusione solo con la formazione del giudicato.

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Cass. pen. n. 43703/2002

L’interesse giuridico protetto nei delitti di falso ed in particolare in quelli documentali ha carattere plurioffensivo. Ne consegue che l’avviso dell’udienza preliminare di cui all’art. 419, primo comma, c.p.p. deve essere notificato anche al denunziante di un falso documentale incidente, anche in via di pericolo, sul suo specifico diritto.

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Cass. pen. n. 30075/2002

L’omessa notifica dell’avviso dell’udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della procedura, ai sensi dell’art. 419, comma 1 e 7, c.p.p., e, per l’effetto, della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all’esito della medesima udienza.

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Cass. pen. n. 6675/2000

La nullità conseguente la irregolarità della notificazione è a regime intermedio, sicché deve essere dedotta tempestivamente [nella specie, attenendo al contenuto del fascicolo del dibattimento, entro i termini di cui all’art. 419 comma secondo c.p.p.], altrimenti rimane sanata.

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Cass. pen. n. 1701/1999

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, con il quale sia stata respinta la richiesta di giudizio immediato, trattandosi di atto in sè inoppugnabile. Né i vizi dell’ordinanza che si risolvano nell’erroneo esercizio dei poteri di verifica dei presupposti dell’istanza dell’imputato, che si traduce nella rinuncia ad una garanzia posta a suo favore, quale quella dell’udienza preliminare, possono considerarsi tali da renderla incompatibile con i principi generali del sistema e, quindi, abnorme.

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Cass. pen. n. 5428/1999

Ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 165 c.p.p., mediante consegna di copie al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante [principio affermato con riguardo a notifica della richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare].

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Cass. pen. n. 9398/1998

In tema di udienza preliminare, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di cui al primo comma dell’art. 419 c.p.p. [atti introduttivi] non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., bensì rientra nel regime di cui all’art. 180 c.p.p. Ciò in quanto, mentre l’udienza preliminare ha funzioni di «filtro» del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio [art. 429 c.p.p.], atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell’imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall’art. 419 settimo comma c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio [art. 429 secondo comma c.p.p.], in relazione alla diversa funzione dell’atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all’art. 179 c.p.p. quando la norma parla «dell’omessa citazione dell’imputato» [con un’espressione certamente in funzione specificativa rispetto a quella generica di «intervento dell’imputato» ex art. 178 lett. c, c.p.p.], essa non può non riferirsi anche alla notifica del decreto che dispone il giudizio. L’«avviso» per l’udienza preliminare, invece, pur rientrando [come la notifica del decreto per il giudizio] tra gli atti che determinano un «intervento» dell’imputato, non è una «citazione», termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il «giudizio».

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Cass. pen. n. 825/1996

La nullità conseguente alla mancata traduzione, nella lingua dell’imputato, dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, in quanto non rientrante tra quelle specificamente previste dagli artt. 178 e 179 c.p.p., ha carattere relativo e resta sanata, se non eccepita tempestivamente.

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Cass. pen. n. 1998/1995

Al privato danneggiato dal reato il codice di procedura penale assegna un potenziale ruolo processuale, con la possibilità di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall’art. 79 c.p.p., mentre alla parte offesa sono riconosciute facoltà e diritti sin dalla fase delle indagini preliminari. Soltanto alla parte offesa, pertanto, e non anche alla persona solamente danneggiata dal reato, spetta ex art. 419 c.p.p., l’avviso di fissazione dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Ne consegue che è inammissibile, per mancanza di legittimazione, il ricorso per cassazione del privato danneggiato, diverso dalla persona offesa, volto a denunciare violazione dell’art. 419 c.p.p., nell’ipotesi di procedimento per falsa testimonianza [art. 372 c.p.], reato previsto tra quelli contro l’amministrazione della giustizia, nei quali parte offesa va considerata soltanto lo Stato, titolare dell’interesse tutelato dalla norma, e non anche il privato che si ritenga processualmente danneggiato dalla falsa testimonianza.

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Cass. pen. n. 3319/1995

Avverso il provvedimento che — in sede di udienza preliminare — abbia rigettato un’eccezione dell’imputato intesa a far dichiarare la nullità dell’udienza stessa, non è alcun mezzo di impugnazione; ed invero le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare — perché tempestivamente eccepite — vanno proposte al dibattimento subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti. [Nella fattispecie, nell’enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha dichiarato incensurabile il ricorso proposto avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’udienza preliminare aveva rigettato l’eccezione di nullità dell’udienza preliminare per irrituale od omessa notifica dell’avviso ex art. 419, comma 1, c.p.p. alle persone offese].

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Cass. pen. n. 2431/1993

L’omessa notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, impedendo lo stesso insorgere del rapporto processuale, determina una nullità assoluta, non suscettibile di sanatoria e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

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