Cass. pen. n. 1370 del 6 maggio 1997
Testo massima n. 1
Anche in tema di notificazioni a soggetti diversi dall'imputato, per le quali l'art. 167 del codice di rito prescrive l'osservanza delle disposizioni dell'art. 157 stesso codice, vale il principio di carattere generale secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'interessato è valida dovunque essa avvenga, pure in presenza di un'elezione di domicilio, perché è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.