Cass. pen. n. 9907 del 4 marzo 2003
Testo massima n. 1
In tema di notificazione, è sufficiente che la comunicazione dell'avvenuta notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento prescritta dall'art. 157, comma 3 e 8 c.p.p. contenga la dizione «atto giudiziario», che ne assicura la conoscibilità, in quanto è interesse della parte recarsi presso la casa comunale per ritirarlo, non richiedendosi l'indicazione del numero di procedimento e della più specifica tipologia dell'atto. (Fattispecie in tema di decreto penale di condanna).