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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5831 del 10 febbraio 2000

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5831 del 10 febbraio 2000

Testo massima n. 1

L’agente postale, incaricato del recapito della raccomandata con ricevuta di ritorno recante la comunicazione all’imputato del deposito dell’atto processuale presso la casa comunale, deve attestare sulla predetta ricevuta di aver preavvisato il destinatario mediante affissione di avviso alla porta dell’abitazione o inserimento nella cassetta della corrispondenza, del deposito della raccomandata stessa presso l’ufficio postale. La mancata osservazione di tali formalità determina la nullità della notifica, poiché non è dato presumere da parte dell’imputato la conoscenza del deposito in questione.

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