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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4497 del 15 aprile 1998

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4497 del 15 aprile 1998

Testo massima n. 1

Dal combinato disposto degli artt. 157, 168 c.p.p. e 54 att. c.p.p., si ricava che il momento essenziale della notificazione è costituito dalla consegna al destinatario della copia dell’atto da notificare, in quanto unico mezzo che ne consente la conoscenza, e che tale attività l’ufficiale notificatore deve attestare nella relazione di notifica ai fini della prova, superabile solo con la querela di falso, che essa sia avvenuta. Ne deriva, qualora più siano i destinatari della notificazione di un atto, che non solo deve essere consegnata copia per ciascuno di essi pure nel caso in cui il luogo delle notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguite mediante consegna ad una stessa persona che abbia la qualifica richiesta dalla legge, ma anche che di ciò deve essere fatta specifica menzione nella relazione, se questa sia unica per tutti. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità – per incertezza assoluta sul destinatario – della notificazione del decreto di rinvio a giudizio immediato ai due difensori dell’imputato, colleghi di studio, effettuata a mani della medesima persona incaricata della ricezione senza che, nella relata, l’ufficiale giudiziario avesse attestato di aver consegnato due copie dell’atto ].

Testo massima n. 2

In tema di misure cautelari personali applicate ai fini della estradizione per l’estero, nessuna preclusione deriva alla proponibilità di richieste di revoca o sostituzione delle misure dall’avvenuto esaurimento del procedimento giurisdizionale a seguito della sentenza favorevole alla estradizione; sempre che dette richieste siano fondate sulla sopravvenuta inefficacia della misura o sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, dato che, dopo tale sentenza, il presupposto della prognosi della sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione, richiesto dall’art. 714, terzo comma, c.p.p., risulta ormai definito da detta decisione.

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