Cass. pen. n. 1815 del 2 giugno 1999

Testo massima n. 1


La notificazione di un atto processuale all'imputato, al quale non siano stati dati tutti gli avvertimenti di legge in ordine all'onere di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare al giudice ogni variazione dello stesso, è nulla solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata fatta al difensore in quanto tale, a seguito dell'esito negativo della notifica dell'atto presso il difensore, ma non nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario del soggetto stesso.

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