Cass. pen. n. 1043 del 16 marzo 1993

Testo massima n. 1


In virtù del disposto dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., il difensore — di fiducia o d'ufficio — che non sia comparso, o non sia stato reperito o che abbia abbandonato la difesa, viene sostituito con altro difensore immediatamente reperibile. Conseguentemente, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p., va eseguita presso lo studio del difensore che, in tal modo designato, abbia assistito l'imputato, e non già presso lo studio del difensore originariamente nominato (di fiducia o d'ufficio) e poi sostituito ex art. 97, quarto comma, c.p.p.

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