Cass. pen. n. 669 del 25 gennaio 1993

Testo massima n. 1


L'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato a norma dell'art. 161, terzo comma, c.p.p., non comporta che anche le notifiche successive siano impossibili e vadano eseguite mediante consegna al difensore. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che l'accettazione del decreto di citazione da parte della madre dell'imputato, in occasione della successiva notifica, dimostra l'idoneità della dichiarazione di domicilio e la temporaneità della precedente impossibilità).

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