Cass. pen. n. 5276 del 4 maggio 2000
Testo massima n. 1
In tema di notificazioni, qualora la copia di un atto notificato (nella specie, decreto di citazione a giudizio) sia rappresentata da uno stampato privo di qualsiasi indicazione, diversamente dall'originale, completo in ogni parte, sussiste nullità della notificazione ex art. 171, comma 1, c.p.p., poiché la previsione dell'art. 168, comma 2 stesso codice, secondo la quale, quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata deve intendersi valere, a maggior ragione, quando la divergenza non riguardi la relazione di notifica, ma lo stesso contenuto dell'atto notificato.
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