14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32450 del 29 agosto 2001
Posted at 15:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
Qualora sussista impedimento del difensore di fiducia dell’imputato per malattia, l’omessa notifica allo stesso difensore della data di fissazione della nuova udienza dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile, a causa dell’assenza del medesimo al dibattimento, mentre la presenza del difensore di ufficio costituisce equipollente della notifica solo quando questo agisca da sostituto dell’altro e rappresenti il di lui impedimento, insistendo per il rinvio a nome e per conto del medesimo.
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