Cass. pen. n. 1362 del 7 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Qualora l'imputato abbia nominato due difensori l'omesso avviso della data di celebrazione dell'udienza ad uno di essi (e la conseguente sua assenza) dà luogo a nullità di ordine generale incidendo sull'assistenza dell'imputato nel processo (art. 178, lettera c, c.p.p.); tale nullità si qualifica come di ordine intermedio, sicché si ritiene sanata se non dedotta nel termine indicato dall'art. 180 c.p.p.