Cass. civ. n. 1206 del 20 febbraio 1984
Testo massima n. 1
L'esame dell'interdicendo da parte del giudice istruttore che procede all'istruzione preliminare nel giudizio di interdizione ha, nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice, solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini della istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo e, quali che ne siano i risultati, rimane superato dalle statuizioni della sentenza che, all'esito delle valutazioni cliniche specialistiche di consulenti tecnici ritenute necessarie e senza omettere la specifica e diretta valutazione di quanto sia risultato dall'esame diretto dell'interdicendo, dichiari l'interdizione.
Testo massima n. 2
Perché decorra il termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione per poter proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., è necessario che tale atto di esecuzione sia valido ed originariamente efficace. È, pertanto, inidoneo a fare decorrere tale termine un pignoramento, originariamente inefficace per essere stato eseguito dopo i novanta giorni dalla notificazione del precetto.
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