Art. 419 – Codice civile – Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi [77] dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando [422, 424, 427; 681, 716, 717, 719 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25519/2024
E' affetta da nullità assoluta la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità emessa in assenza della parte offesa, in orario antecedente a quello indicato nell'invito a comparire all'udienza comunicato alla stessa, contenente l'avviso che la sua eventuale mancata comparizione avrebbe configurato una remissione tacita di querela. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento alla parte offesa di intervenire in giudizio e di esercitare il proprio diritto di difesa equivale a omessa citazione).
Cass. civ. n. 16315/2024
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto.
Cass. civ. n. 16403/2023
In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione. CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST.
Cass. civ. n. 2750/2023
I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.
Cass. civ. n. 17494/2022
In tema di reato di devastazione, per la configurabilità del dolo è necessario che l'agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca nonostante la percezione che questa si ponga come concausa efficiente dell'evento.
Cass. civ. n. 34216/2022
In tema di procedimento per la pronuncia di interdizione o inabilitazione, il decreto con il quale il giudice istruttore, a norma del combinato disposto degli artt. 419, ultimo comma, c.c. e 717 c.p.c., nomina al convenuto un tutore o curatore provvisorio, non può considerarsi sostanzialmente sentenza, trattandosi di provvedimento interinale di carattere provvisorio, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso e destinato a perdere efficacia con la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Ne consegue che avverso detto provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 11175/2003
L'intervento del pubblico ministero all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce — in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell'interdicendo o dell'inabilitando, con possibile incidenza sullo status della persona e sui suoi diritti fondamentali — un atto dovuto per l'ufficio del pubblico ministero, e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c.; con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell'art. 158 c.p.c., il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all'intervento del pubblico ministero, rende nullo l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Peraltro, detto vizio non colpisce né gli atti processuali antecedenti, né gli atti istruttori successivi indipendenti da tale atto; cosicché, quantunque la sentenza di interdizione o di inabilitazione vada annullata per essere stata emessa senza il valido compimento dell'esame, il giudice del gravame deve procedere alla rinnovazione di tale atto, ai sensi dell'art. 354, ultimo comma c.p.c., e decidere la causa nel merito.
Cass. civ. n. 15346/2000
Nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito «consultivo» e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Ditalché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti né chiamati in primo grado e facoltizzati ad impugnare la prima sentenza sol deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione, certamente non sono ammessi a dedurre in sede di legittimità - e per la prima volta - pretesi vizi correlati alla ridetta esclusione.
Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione.
Cass. civ. n. 9634/1994
La nomina, ai sensi del comma 3 dell'art. 419 c.c., del curatore provvisorio all'inabilitando anticipa cautelarmente gli effetti della pronuncia definitiva e priva, quindi, l'inabilitando della capacità di stare in giudizio senza l'assistenza del curatore, tranne che per gli atti del procedimento di inabilitazione, nel quale, in virtù della specifica disposizione dell'art. 716 c.p.c., l'inabilitando può stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento anche quando sia stato nominato il curatore provvisorio.
Cass. civ. n. 6975/1991
L'obbligo del giudice di valutare le risultanze dell'interrogatorio dell'interdicendo (o dell'inabilitando) viene meno quando, per essere seguita a distanza di anni una consulenza tecnica in sede di gravame, è da ritenersi non più attuale l'esito dell'interrogatorio effettuato in primo grado, sicché non viola l'art. 419 c.c. il giudice d'appello che, anche senza apposita motivazione, non tenga conto delle risultanze del detto interrogatorio, basando le sue conclusioni solo sulla consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di gravame.
Cass. civ. n. 1206/1984
L'esame dell'interdicendo da parte del giudice istruttore che procede all'istruzione preliminare nel giudizio di interdizione ha, nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice, solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini della istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo e, quali che ne siano i risultati, rimane superato dalle statuizioni della sentenza che, all'esito delle valutazioni cliniche specialistiche di consulenti tecnici ritenute necessarie e senza omettere la specifica e diretta valutazione di quanto sia risultato dall'esame diretto dell'interdicendo, dichiari l'interdizione.
Cass. civ. n. 1037/1972
Dallo speciale rilievo che il legislatore conferisce all'esame diretto dell'inabilitando da parte del giudice istruttore, discende che la motivazione della sentenza relativa alla declaratoria dell'inabilitazione non può omettere una specifica e diretta valutazione, sia pure concisa, di quanto sia risultato da questo mezzo istruttorio.
Cass. civ. n. 2892/1971
La nomina del curatore provvisorio per l'esercizio del diritto di querela spettante ad un infermo di mente non va confusa con quella del tutore provvisorio che può essere disposta nel corso del giudizio d'interdizione ed alla quale soltanto si ricollega l'effetto di determinare l'incapacità di agire dell'interdicendo per gli atti distinti da quelli relativi al suddetto giudizio. Pertanto nel periodo corrente fra le due nomine il soggetto conserva integra la sua capacità legale.