14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8712 del 23 settembre 1993
Testo massima n. 1
La nullità ex art. 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, se è di ordine generale nei confronti del P.M. in quanto riferita all’iniziativa del medesimo nell’esercizio dell’azione penale [ art. 178, lettera b ] c.p.p. correlato all’art. 179, primo comma, stesso codice ], nei confronti dell’imputato, non attinendo ad omessa citazione o all’assenza del suo difensore quando ne è obbligatoria la presenza, si atteggia a nullità a regime intermedio che non può essere più rilevata di ufficio né dedotta dall’interessato, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo [ art. 180 c.p.p. ].
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