Cass. pen. n. 3604 del 6 novembre 1995

Testo massima n. 1


In tema di nullità a regime c.d. «intermedio», una volta verificatasi la decadenza prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.p., rimane preclusa anche la possibilità di rilevazione d'ufficio da parte del giudice, entro il termine di cui all'art. 180 c.p.p.. (Nella specie trattavasi di nullità afferente il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., era stato disposto il differimento dei colloqui tra l'imputato e il suo difensore).

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