14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5604 del 4 febbraio 1994
Testo massima n. 1
La nullità derivante da mancata motivazione del provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 104 c.p.p., venga differito l’esercizio del diritto dell’imputato detenuto di conferire con il suo difensore, prima dell’interrogatorio, siccome necessariamente rilevabile, dall’interessato e dal difensore che richiedono, senza ottenerlo, il colloquio — dovendo il suindicato provvedimento, in tale occasione, essere loro esibito da chi esercita la custodia, ai sensi dell’art. 36, terzo comma, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale — deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell’interrogatorio o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo, trattandosi di nullità a regime cosiddetto «intermedio», soggetta, come tale, alle disposizioni di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.
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