Cass. pen. n. 13465 del 21 dicembre 1998

Testo massima n. 1


L'indicazione dell'ora stabilita per la comparizione delle parti dinanzi al giudice del dibattimento è elemento integrativo del decreto che dispone il giudizio. La relativa omissione dà luogo ad una nullità di ordine generale di carattere intermedio, che, in quanto tale, è rilevabile se sollevata dalla parte interessata nella sua prima difesa.

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