Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7292 del 18 marzo 2008

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7292 del 18 marzo 2008

Testo massima n. 1

Le dimissioni del lavoratore subordinato costituiscono atto unilaterale recettizio [ avente contenuto patrimoniale ] a cui sono applicabili, ai sensi dell’art. 1324 c.c., le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge. Ne consegue che l’atto delle dimissioni è annullabile, secondo la disposizione generale di cui all’art. 428, comma primo, c.c., ove il dichiarante provi di trovarsi, al momento in cui è stato compiuto, in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive — anche parziale purché tale da impedire la formazione d’una volontà cosciente — dovuto a qualsiasi causa, pure transitoria, e di aver subito un grave pregiudizio a causa dell’atto medesimo, senza che sia richiesta — a differenza che per i contratti, per i quali vige la specifica disposizione di cui al secondo comma dell’art. 428 c.c. — la malafede del destinatario.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze