Cass. pen. n. 1977 del 17 febbraio 1994
Testo massima n. 1
In tema di rinnovazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, l'avvenuta presa di conoscenza da parte del tribunale del fascicolo del P.M., finalizzata ad una più adeguata valutazione della necessità e indipensabilità dell'atto nullo, pur essendo irregolare, non risulta sanzionabile, essendo l'inutizzabilità delle prove previste soltanto con riferimento ai «divieti stabiliti dalla legge» (art. 191 c.p.p.), divieti che mancano per l'ipotesi in esame.
Testo massima n. 2
In tema di rinnovazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, la ritenuta «necessità» di procedere alla rinnovazione dell'atto nullo (art. 185, comma 2, c.p.p.) e la ritenuta «indispensabilità» dei risultati delle intercettazioni acquisite in procedimento diverso (art. 270 c.p.p.), costituiscono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.