Cass. civ. n. 10505 del 25 ottobre 1997

Testo massima n. 1


Il convincimento del giudice di merito circa l'esistenza dell'incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui ha posto in essere l'atto del quale è chiesto l'annullamento a norma dell'art. 428 c.c. costituisce un apprezzamento di tatto che si sottrae a qualsiasi controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici ed errori giuridici, quale è quella che consideri non decisiva, ai fini della ricorrenza della suddetta incapacítà, la presenza di uno stato d'ansia, per quanto marcato, e di una personalità fornita di eccesso di affettività, trattandosi di circostanze non idonee a far parlare di turbe della personalità così gravi da integrare il requisito richiesto dalla citata norma del codice civile. (Fattispecie in tema di annullamento di dimissioni).

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