Cass. civ. n. 6756 del 15 giugno 1995

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni) non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

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