Cass. civ. n. 7784 del 12 luglio 1991
Testo massima n. 1
Al fine dell'annullamento del negozio per «incapacità naturale», a norma dell'art. 428 c.c., non è necessaria l'incapacità totale ed assoluta del soggetto, ma è sufficiente che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.