Cass. civ. n. 3411 del 7 luglio 1978
Testo massima n. 1
Gli stati passionali non costituiscono, di per sé, causa di riduzione della capacità psichica, ma producono incapacità solo se provocano nel soggetto un disordine psichico di tale intensità da privarlo, sia pure transitoriamente, della capacità di intendere e di volere. (Nella specie, il principio è stato affermato in relazione alla incapacità naturale del testatore).