14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3521 del 8 agosto 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
La perizia, anche se disposta nelle forme dell’incidente probatorio, può essere utilizzata ai fini dell’emissione della misura cautelare non appena sia stata depositata la relazione scritta, e quindi anche prima che il pericolo sia stato sentito, ponendosi il problema del rapporto temporale fra la lettura della relazione e l’esame orale del perito solo nella fase dibattimentale a norma dell’art. 511, comma 3, c.p.p.
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