Cass. civ. n. 1040 del 16 marzo 1977

Testo massima n. 1


L'ordinanza, con la quale il pretore od il presidente del tribunale, in applicazione dell'art. 446 c.c., fissano un assegno provvisorio di alimenti, può essere posta in esecuzione nei confronti dell'obbligato solo previa notificazione al medesimo con la formula esecutiva, ai sensi degli artt. 475 e 479 c.p.c. Un esonero da detto adempimento, infatti, non è previsto da alcuna norma di legge, né può evincersi dalla natura del provvedimento, il quale mira esclusivamente a tutelare le esigenze dell'alimentando in corso di causa, e non ha carattere cautelare in senso proprio.

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