Cass. pen. n. 1613 del 11 aprile 1994

Testo massima n. 1


Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto — nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti — non è sufficiente il favor possessionis, ma occorre la prova positiva dello ius possidendi in capo al richiedente.

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