Cass. pen. n. 203 del 20 aprile 1994

Testo massima n. 1


Qualora insorga controversia sulla proprietà della cosa confiscata, il giudice dell'esecuzione deve procedere ai sensi degli artt. 676 e 263, comma 3, c.p.p., rimettendo la risoluzione della questione al giudice civile del luogo competente in primo grado. (Fattispecie relativa a rigetto da parte del Gip di istanza presentata da società per ottenere la restituzione di un'auto confiscata, quale corpo di reato, in procedimento penale a carico di terzi, di cui si rivendicava la proprietà o, quantomeno, l'assegnazione della somma ricavata dall'avvenuta vendita all'asta del veicolo).

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