Cass. pen. n. 37372 del 10 novembre 2006
Testo massima n. 1
In tema di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni telefoniche disposte ai sensi dell'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991 n. 203, l'emissione del decreto da parte di G.i.p. incompetente è priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso poiché vale il principio generale, previsto dall'art. 26 comma primo c.p.p., per cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.