Cass. pen. n. 3541 del 2 dicembre 1999

Testo massima n. 1


In materia di intercettazione di comunicazioni, nessuna norma dispone, tanto meno a pena di nullità (o di inutilizzabilità), che le operazioni debbano avere inizio nel giorno prefissato dal P.M. Quel che importa è - per intuitive ragioni di necessario contenimento temporale della invasione della sfera privata - che sia rispettato l'arco di tempo, normalmente espresso in giorni, entro il quale le operazioni si debbono svolgere.

Testo massima n. 2


L'intercettazione di comunicazioni tra presenti richiede l'indicazione dell'ambiente nel quale l'operazione deve avvenire solo quando si tratti di abitazioni o luoghi privati, secondo l'indicazione di cui all'art. 614 del codice penale. In tal senso i locali di uno stabilimento carcerario o, più ancora, la sala colloqui non sono luoghi di privata dimora.

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