Cass. pen. n. 1831 del 10 giugno 1998
Testo massima n. 1
Ai fini della individuazione delle condizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra cui va ricompreso l'abitacolo di una autovettura adibita, di regola, ai trasferimenti da e per il luogo di lavoro e di svago. È pertanto legittima l'intercettazione di colloqui tra presenti che si svolgono all'interno di un'autovettura quando esista il fondato sospetto, da intendersi come prognosi da formulare con giudizio ex ante all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione, giacché in tal caso l'interesse all'inviolabilità del domicilio trova il limite della tutela di interessi generali, anch'essi costituzionalmente garantiti, ravvisabili nell'esigenza di esercitare l'azione penale che, ex art. 112 Cost., è obbligatoria.
Testo massima n. 2
Qualora vengano emesse, in momenti diversi, due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo indagato, l'una per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso fino ad una determinata data e l'altra per il medesimo delitto consumato, anche, successivamente, non può trovare applicazione il principio del ne bis in idem, operante anche in materia cautelare, in quanto, nonostante la identità del reato, i fatti sono diversi, essendo quelli considerati nella seconda ordinanza posteriori ed autonomi rispetto ai primi poiché prosecutivi dell'attività delittuosa tipica della associazione mafiosa.
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