14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4141 del 2 dicembre 1992
Testo massima n. 1
In tema di applicazione del disposto del secondo comma dell’art. 266 c.p.p. — secondo il quale l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, quando avvenga nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., «è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa» — per luogo di privata dimora deve intendersi quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei e tale è anche il luogo di esercizio di attività commerciale [ nella specie trattavasi di un’agenzia di trasporti ]. [ Nell’affermare il principio di cui in massima, la Cassazione ha anche rilevato che il principio dell’inviolabilità del domicilio — art. 14 Cost. — va correlato con la facoltà attribuita — art. 15 Cost. — alla legge ordinaria di prevedere e regolare intromissioni nel privato anche con la limitazione di ogni forma di comunicazione per atto motivato dell’autorità giudiziaria; limitazione conseguente al privilegio che compete all’interesse pubblico la cui attuazione è demandata al P.M. dalla Costituzione-art. 112 ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]