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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2507 del 12 maggio 1999

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2507 del 12 maggio 1999

Testo massima n. 1

Il difetto [ ed a maggior ragione l’insufficienza ] di motivazione del decreto di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni telefoniche non è deducibile per la prima volta in sede di ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del tribunale del riesame confermativa della misura disposta sulla base dell’esito delle suddette intercettazioni.

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