Cass. pen. n. 163 del 11 febbraio 1999
Testo massima n. 1
Anche quando si proceda per reati di criminalità organizzata, i decreti con i quali il giudice per le indagini preliminari autorizzi l'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni ovvero convalidi i provvedimenti d'urgenza adottati in materia dal pubblico ministero devono contenere adeguate, ancorché succinta motivazione, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alle informative di polizia.