14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2321 del 23 febbraio 1999
Testo massima n. 1
In tema di intercettazione di telefonate dirette ad un’utenza all’estero la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile — quello del cosiddetto «istradamento», comportante la necessità dell’intercettazione di tutte le telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche — fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente ed implicitamente ad investire tutte le utenze [ ovviamente non individuate e non individuabili ] «strumentalmente» intercettate. Di conseguenza, seppure «strumentali» e finalizzate ad intercettare l’utenza estera «mirata», tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente «assistite» e legittimate dall’autorizzazione giudiziale, con la conseguenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati.
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