14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8645 del 7 luglio 1999
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in Massimario
Testo massima n. 1
I decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche non abbisognano di alcuna motivazione in quanto traggono la propria legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione.
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