Cass. pen. n. 19675 del 15 maggio 2001

Testo massima n. 1


In tema di intercettazione telefonica, la modifica del numero telefonico dell'utenza originariamente sottoposta ad intercettazione non rende illegittime ed inutilizzabili le intercettazioni effettuate dopo tale modifica, giacché il decreto di autorizzazione riguarda un numero identificativo della stessa utenza e solo l'intercettazione eseguita su una linea telefonica diversa rispetto a quella autorizzata rende inutilizzabile l'esito delle intercettazioni. (Fattispecie in cui l'utenza telefonica, alla quale era stato modificato il numero, ha continuato ad essere in uso delle stesse persone).

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