Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5581 del 15 gennaio 1999

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5581 del 15 gennaio 1999

Testo massima n. 1

In caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche, avverso il quale sia stata esperita procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non è deducibile per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, l’inutilizzabilità delle suddette intercettazioni quando si pretenda far derivare tale inutilizzabilità da un difetto di motivazione del decreto di autorizzazione precedentemente mai denunciato. [ Nella specie il difetto di motivazione sarebbe consistito nel fatto che si sarebbe trattato di motivazione per relationem ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze