Cass. pen. n. 12390 del 17 marzo 2003
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali, la valutazione circa la permanenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato che abbia proposto appello avverso l'ordinanza di rigetto di una istanza di revoca della misura in atto non è preclusa dalla sopravvenienza del rinvio a giudizio per il reato in ordine al quale detta misura è stata applicata, atteso che le modificazioni alla disciplina dell'udienza preliminare introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 non hanno alterato la portata della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 309 e 310 c.p.p., intervenuta con sentenza 15 marzo 1996 n. 71 della Corte costituzionale.
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