Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4875 del 23 gennaio 1996

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4875 del 23 gennaio 1996

Testo massima n. 1

In tema di misure coercitive il giudice, al fine di valutare la sussitenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c ], c.p.p., deve tener conto sia delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto-reato, cioè della condotta criminosa e delle conseguenze che ne sono derivate, sia della personalità dell’agente, quale risulta da elementi, che il nuovo testo della disposizione in esame individua nei precedenti penali o in comportamenti concreti sintomatici della pericolosità, i quali facciano emergere l’attitudine di questi alla commissione in futuro di azioni criminose. Stante l’esigenza normativa di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, il giudice deve pertanto effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all’apprezzamento dell’uno o dell’altro elemento e, di conseguenza, senza poter porre a base della valutazione della personalità dell’indagato le stesse modalità e circostanze del fatto dalle quali ha desunto la gravità del reato.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze