Cass. pen. n. 1463 del 11 giugno 1996
Testo massima n. 1
Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento restrittivo della libertà personale che illustri i motivi per i quali si ritiene sussistente il pericolo concreto di reiterazione del reato e non faccia esplicito riferimento alla prevedibile esclusione della concessione della sospensione condizionale della pena poiché tale previsione può ritenersi implicitamente contenuta nel primo ordine di considerazioni.