14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8704 del 4 marzo 2010
Testo massima n. 1
L’estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 [ convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 2009 ] deve trovare applicazione, in forza dell’art. 11 delle preleggi, anche nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica normativa relativi a fatti commessi antecedentemente e comporta altresì il ripristino della custodia cautelare nei confronti degli indagati ancora sottoposti nel medesimo momento a misure coercitive meno rigorose.
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