Cass. pen. n. 5577 del 11 dicembre 1995

Testo massima n. 1


L'ordinanza che, prima della modifica dell'art. 275, comma 3, c.p.p. intervenuta con L. n. 352 del 1995, abbia ritenuto e motivato, al di là della presunzione legale di pericolosità allora vigente, la sussistenza delle esigenze cautelari, resiste alla modificazione legislativa che tale presunzione abbia abolito. (Fattispecie relativa a delitti in materia di armi).

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