14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 175 del 22 febbraio 1999
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali, la particolare gravità delle condizioni di salute richiesta per l’operatività del divieto di custodia in carcere, deve essere valutata, oltre che in sé stessa, anche in relazione alla praticabilità o meno dei necessari interventi diagnostici o terapeutici in ambiente carcerario, per tale intendendosi anche quello costituito dai centri clinici dell’amministrazione penitenziaria e tenendo conto, altresì, della possibilità, consentita dall’art. 11 dell’ordinamento penitenziario, di disporre anche per gli imputati il ricovero in luogo esterno di cura, fermo restando lo stato di detenzione.
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