Cass. pen. n. 4639 del 21 novembre 1996

Testo massima n. 1


Il limite posto dall'art. 275, comma 2 bis c.p.p. all'adozione della custodia cautelare quando sia prevedibile, in caso di condanna, la concessione del beneficio della sospensione condizionale, vale esclusivamente per la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura e non per gli arresti domiciliari che costituiscono una misura coercitiva non qualificabile come custodia cautelare.

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