14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15378 del 22 aprile 2010
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma terzo, c.p.p., come modificato dall’art. 2, comma primo, lett. a bis ] del D.L. n. 11 del 2009, conv. dalla n. 38 del 2009, sollevata sul presupposto del contrasto, in punto di applicabilità alle misure già in atto, con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost., riguardando infatti il principio di irretroattività delle norme sfavorevoli di cui alla predetta Convenzione unicamente la pena e non anche le misure cautelari.
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Testo massima n. 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13 e 27, comma secondo, Cost., della modifica dell’art. 275, comma terzo, c.p.p., operata dall’art. 2, comma primo, lett. a bis ] del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha esteso ai delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, avendo il legislatore previsto la misura di maggiormente afflittiva, nel rispetto della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, solo per le ipotesi di grave allarme sociale.
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