Cass. pen. n. 4698 del 11 ottobre 1996

Testo massima n. 1


L'indicazione delle generalità complete dell'indagato nell'ordinanza di custodia cautelare è assolutamente indispensabile — sì che è sanzionata da nullità la sua mancanza — solo nel caso che l'ordinanza stessa sia emessa autonomamente ex art. 291 c.p.p., e non anche nel caso in cui sia emessa dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'inquisito ad opera della P.G., in un momento in cui la sua identificazione è stata già compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità. (Fattispecie in cui nell'ordinanza di custodia risultavano solo il nome e cognome degli indagati).

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